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Beni confiscati a Borgetto: il TAR respinge la sospensiva, confermata la revoca per l’immobile in contrada Annunziata

BORGETTO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare presentata, dall’Associazione Telejato ETS, contro la revoca dell’assegnazione di un immobile confiscato alla mafia e situato in contrada Annunziata, nel territorio comunale di Borgetto.

Una vicenda articolata che prende il via dalle inchieste condotte dal giovane giornalista Daniele Viola, i cui approfondimenti avevano riacceso i riflettori sulla gestione della struttura e sul rispetto delle clausole convenzionali. Successivamente, il Comune di Borgetto aveva adottato il provvedimento con cui veniva dichiarata la decadenza dall’assegnazione del bene — un immobile censito in catasto nelle categorie A/7 ed A/6 — precedentemente concesso per la realizzazione del progetto intitolato Scuola di giornalismo e documentazione del fenomeno mafioso.

Contro la decisione dell’Ente locale e le relative note dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), l’associazione assegnataria aveva proposto ricorso al TAR, chiedendo la sospensione urgente dell’efficacia degli atti.

Con la recente ordinanza (n. 00515/2026), i giudici amministrativi (Presidente ed Estensore Salvatore Veneziano) hanno rigettato la richiesta di sospensiva, confermando l’impianto del provvedimento comunale. Secondo quanto evidenziato dal Collegio, la determinazione adottata dal Comune appare sorretta da un’analitica motivazione in ordine alle violazioni degli obblighi discendenti dalla convenzione, in particolare per il mancato utilizzo effettivo dell’immobile per la prioritaria finalità sociale e formativa prevista dal progetto della scuola di giornalismo.

Il TAR ha inoltre ritenuto insufficienti i profili di pregiudizio lamentati dalla parte ricorrente — tra cui la presunta lesione reputazionale, la presenza di beni personali all’interno della struttura e la valenza dell’attività quale presidio antimafia — a fronte del riscontrato mancato rispetto dello scopo primario per il quale il bene era stato in origine concesso.

Alla luce di tali valutazioni, la Prima Sezione del TAR Sicilia ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di giudizio per questa fase e l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente in conformità con la normativa sulla privacy.