Scontro Rao-Maniaci, il GIP archivia l’accusa di diffamazione: «Legittimo diritto di critica politica e giornalistica»

Nessuna diffamazione, ma il pieno ed esaustivo esercizio del diritto di critica politica e giornalistica, scriminato dall’articolo 51 del Codice Penale. Con queste motivazioni il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, la dott.ssa Emanuela Carrabotta, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del sindaco di Partinico, Pietro Rao, nato dalla querela presentata dal giornalista e conduttore di Telejato, Pino Maniaci.
Una decisione netta che smantella l’impianto accusatorio, confermando la piena legittimità dei post pubblicati da Rao tra giugno e agosto del 2025. Il GIP ha rigettato le accuse di merito e dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti l’atto di opposizione presentato da Maniaci, in quanto privo di nuovi ed effettivi elementi di prova.
Il giudice ha smontato punto per punto le doglianze del giornalista, rivelatesi prive di consistenza giuridica:
- La citazione sul «piccolo delinquentello»: Maniaci contestava l’uso di questa definizione. Il GIP ha evidenziato come la frase non fosse «un’affermazione originaria dell’indagato, ma la riproduzione di una frase pronunciata da terzi nell’ambito di un prodotto audiovisivo di ampia diffusione» — pronunciata proprio dal difensore di Maniaci, l’avvocato Bartolomeo Parrino — e accompagnata da Rao con un commento formulato «in un registro chiaramente allusivo e ironico», del tutto lecito.
- La ricostruzione delle vicende giudiziarie: La mancata menzione dell’assoluzione di Maniaci dal reato di estorsione non costituisce «una manipolazione sostanziale del fatto storico», rientrando nella fisiologica natura della valutazione critica.
- Il substrato fattuale: Le affermazioni di Rao sono risultate «ancorate a un substrato fattuale esistente e riconoscibile». Le esternazioni del primo cittadino si basavano su intercettazioni reali (risalenti all’operazione Kelevra del 2016) e rientrano perfettamente nei canoni della continenza e dell’interesse pubblico.
La reazione del Sindaco Pietro Rao: «Non esiste il diritto di critica a senso unico»
Commentando la decisione della magistratura ai microfoni della redazione di Partinicolive, il sindaco Pietro Rao ha rivendicato con fermezza la correttezza della propria condotta:
«Ho sempre preteso di raccontare i fatti per quello che sono, senza inventare nulla e basandomi su documenti e atti pubblici. Chi per anni ha fatto della critica sferzante la propria bandiera non può pretendere di bavagliare gli altri quando a parlare sono gli atti della magistratura. La libertà d’informazione non è un privilegio a senso unico e questa ordinanza lo dimostra chiaramente.»
Ssui propri canali comunicativi, Rao ha poi ribadito il concetto definendo la vicenda con l’espressione «Il mondo al contrario»:
«C’è qualcuno che sembra avere un concetto molto particolare della libertà di informazione: Pino Maniaci può criticare, attaccare e raccontare gli altri, ma se gli altri parlano di lui riportando atti giudiziari e intercettazioni già pubbliche, allora si va in Tribunale. Non lo dico io, lo scrive un Giudice. Inventare? No. Documentare? Sì. Criticare? Sì. Sarebbe davvero comodo un mondo nel quale “io posso parlare di tutti, tutti devono tacere su di me”. Quel mondo non si chiama libertà di informazione, si chiama mondo al contrario. E io non ho alcuna intenzione di viverci.»
La pronuncia del Tribunale di Palermo mette in luce un singolare paradosso: chi ha fatto del giornalismo d’attacco frontale il proprio tratto distintivo ha reagito per vie legali non appena la critica si è rivolta nei suoi confronti, attingendo ad atti giudiziari e materiale già di pubblico dominio. La decisione del GIP ristabilisce un principio di simmetria: chi partecipa al dibattito pubblico deve accettare di essere a sua volta oggetto di critica, specialmente se basata su fatti oggettivamente verificabili.
La partita giudiziaria vedrà comunque un’ulteriore appendice formale. Maniaci ha proposto reclamo avverso il decreto di archiviazione dinanzi alla Terza Sezione Penale del Tribunale di Palermo, che ha fissato l’udienza in camera di consiglio per il 20 ottobre 2026. Sebbene i giudici collegiali dovranno esprimersi sulla legittimità dell’ordinanza, la motivazione del GIP appare estremamente delineata, lasciando presagire la riconferma dell’archiviazione.

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